lunedì 18 maggio 2015

Aspettativa dal lavoro retribuita e non: guida completa

Assentarsi dal lavoro richiedendo un periodo di aspettativa è un diritto dei lavoratori: normativa, durata e casi che danno diritto alla retribuzione.

lavoratori attivi sia nel settore pubblico sia privato hanno diritto a periodi di assenza dal lavoro che possono dare diritto o meno alla retribuzione: l’aspettativa può essere richiesta e concessa in svariati casi, illustrati qui di seguito.
Cariche pubbliche elettive
L’aspettativa per cariche pubbliche elettive, non retribuita,  richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.
Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.
Dottorato di ricerca
L’aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un’università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa.
La durata dell’aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente. Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra:
·         dottorato con borsa: il lavoratore non è retribuito dalla PA di appartenenza;
·         dottorato senza borsa: l’amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile.
Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell’amministrazione.
Avvio attività professionale
Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un’attività professionale imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.
Altre tipologie
È possibile ottenere l’aspettativa anche per:
·         tossicodipendenza: per consentire l’accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN  conservando il posto di lavoro.
·         motivi personaliil lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata.
·         formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con  almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o PA, possono richiedere un’aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laureao alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita.
·         ricongiungimento con il coniuge all’estero: il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all’estero. Non è retribuita.
·         volontariato:  lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all’anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi. È retribuita ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente entro 2 anni).

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