mercoledì 11 settembre 2013

Fattura, ricevuta o scontrino? Obblighi ed esenzioni

Ecco quando imprese e Partite IVA non sono obbligate ad emettere fattura e quando non è necessario neanche lo scontrino o la ricevuta fiscale. 

 
La fattura emessa al cliente dal professionista, e in generale delle Partite IVA,  in alcuni casi non è obbligatoria e può essere sufficiente la ricevuta fiscale; in altri casi non è obbligatorio neppure l’emissione dello scontrino
Esonero fattura
Più in particolare, è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale (a meno che il cliente non richieda espressamente la fattura) nel caso in cui si svolga un’attività di:
  • commercio al dettaglio di beni in locali aperti al pubblico, o con distributori automatici, o per corrispondenza, o a domicilio o in forma ambulante;
  • alberghiera;
  • vendita di alimenti e bevande in pubblici esercizi o con distributori automatici;
  • trasporto di persone;
  • prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • custodia e amministrazione di titoli finanziari;
  • visite guidate o gite turistiche;
  • svolgimento di operazioni esenti da IVA.
Uno dei dubbi più comuni, sia come cliente sia come esercente attività commerciale, è quando scatta l’obbligo dello scontrino, pratica spesso “dimenticata” nel nostro Paese. Ebbene, niente scontrino obbligatorio, e neppure ricevuta o fattura, nel caso in cui l’attività di vendita preveda:
  • tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato;
  • carburanti e lubrificanti;
  • prodotti agricoli, nel caso sia applicabile il regime speciale per l’agricoltura;
  • giornali quotidiani o periodici;
  • operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
  • alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie;
  • servizi da parte dei gondolieri della laguna di Venezia;
  • servizi didattici per il conseguimento della patente;
  • servizi di parrucchieri, barbieri, estetisti, sarti e calzolai che svolgano la propria attività in caserme o ospedali, mediante convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
  • cartoline e souvenir, se venditori ambulanti privi di strutture motorizzate.
L’esonero dall’emissione degli scontrini, inoltre, è previsto per le catene di vendita al dettaglio facenti parte di un gruppo societario (in pratica, le catene con tanti punti vendita), che superino i 10 milioni di euro di fatturato di gruppo, purchè inviino telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri.
Lo prevede l’articolo 34, comma 55 del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis), che ha esteso ai dettaglianti le regole che si applicano alla Grande Distribuzione, cioè gli esercizi commerciali definiti di media e grande struttura di vendita ai quali viene richiesta una superficie superiore a 150 metri quadri, se ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se la popolazione è più numerosa. Anche in questo caso l’esonero comporta l’0bbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi quotidiani derivanti dalla vendita (distinguendo per negozio e per giornata di lavoro).

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